venerdì 10 giugno 2011

CONTRO GLI AFFITTI IN NERO

L'art. 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 ha concesso la facoltà ai locatori di immobili ad uso abitativo di optare per un regime facoltativo e di tassazione (c.d. cedolare secca). I locatori non in regola con la registrazione del contratto avevano tempo fino al 6 giugno 2011 per sanare la situazione. Cosa accade per quei contratti, che dovevano essere regitrati e non lo sono stati, neppure entro il termine ultimo del 6 giugno 2011? La normativa prevede che a questi contratti si applichi la seguente disciplina: a) durata della locazione stabilita in quattro anni (più quattro) che decorrerà dal momento in cui verrà effettuata, ormai in ritardo, la registrazione, volontaria o d'ufficio; c) canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, salvo gli aggiornamenti annuali in misura del 75% dell'indice accertato dall'ISTAT, a decorrere dalla registrazione. Per quali tipologie contrattuali? Si deve trattare di: contratti di locazione scritti ma non registrati; contratti di locazione verbali non registrati; contratti di locazione registrati ma per un importo inferiore a quello corrisposto; contratti di comodato fittizio. Cosa deve fare il conduttore? Il conduttore deve: verificare l'effettiva mancata registrazione del contratto di locazione da parte del locatore; registrare il contratto di locazione: poiché l'imposta di registro grava su entrambe le parti del contratto di locazione, anche la registrazione del contratto effettuata dal conduttore, con ritardo, comporta il pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi; presentare all'Agenzia delle Entrate una denuncia nella quale dichiara i propri dati personali e quelli del locatore, la data di inizio della locazione, e il canone corrisposto, unitamente ai documenti a prova delle dichiarazioni rilasciate; verificare la rendita catastale.

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